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Diritto alla cura: la battaglia per un valore costituzionale

Redazione di Redazione
16 Febbraio 2026
in Culture resistenti, Impronte solidali, L'altro mondo possibile, Tempi Moderni
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Diritto alla cura: la battaglia per un valore costituzionale
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Nella giungla delle leggi, c’è chi si batte per il riconoscimento del diritto alla salute delle persone disabili

A cura di Raffaella Nadia Coppola – Avvocato Civilista del Foro di Santa Maria Capua Vetere

Quando penso al significato della parola “cura” mi viene in mente uno degli autori più amati della musica italiana, la sua dichiarazione di affetto, aiuto e vicinanza nel cammino della vita espressa nella canzone “La Cura” di Franco Battiato il quale, con parole semplici, esprimeva perfettamente il sentimento più profondo che ciascun essere umano dovrebbe avere nel sostenere ed affiancare un altro essere umano più fragile nel corso della vita. Ed è quel sentimento che dovrebbe ispirare ciascuno di noi.

In generale, nella vita quotidiana di ciascuno di noi, è quell’interessamento premuroso e solerte che impegna sia il nostro animo sia la nostra attività per la cura della famiglia, per l’educazione dei figli, dei propri interessi, della propria casa, del proprio lavoro e così via. È anche l’opera prestata dal medico, l’assistenza, i trattamenti e, più genericamente, il complesso dei mezzi terapeutici e delle prescrizioni mediche che hanno il fine di guarire una malattia. È quel concetto che fonda uno dei diritti fondamentali ed inviolabili di ciascun individuo.

Il diritto alla cura rappresenta la concretizzazione operativa di quel diritto alla salute che la Costituzione Italiana riconosce come “valore costituzionale supremo”, uno dei diritti fondamentali di ogni individuo, protetto come ambito inviolabile della dignità umana, proclamato dall’art. 32 che così recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.”, impegnando lo Stato, in generale, a garantire cure appropriate a tutti, senza distinzioni, in condizioni di uguale dignità su tutto il territorio nazionale. Non solo l’importanza della salute come bene individuale, ma anche il suo valore pubblico, sociale e universale. Diritto alla salute come diritto soggettivo e come diritto sociale, la cui pratica attuazione è essenziale per la realizzazione di quel principio di libertà-dignità che connota e conforma l’intelaiatura della nostra Carta costituzionale, e trova la sua prima espressione nella lettura integrata degli artt. 2 e 3 Cost. (1)

Come scriveva acutamente Oscar Wilde “La salute è il primo dovere della vita” – un’affermazione che evidenzia come la tutela della salute debba avere priorità assoluta nelle scelte etiche e politiche di una società.

La definizione di “salute”, nella sua accezione più ampia e completa, venne offerta, per la prima volta, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Secondo la Costituzione dell’OMS, l’obiettivo dell’Organizzazione è “il raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute”, definita come “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale” e non semplicemente “assenza di malattie o infermità”. Questa prospettiva ha spostato il focus dalla sola cura delle malattie al benessere globale e completo della persona, che abbraccia le dimensioni fisica, mentale, sociale e spirituale dell’individuo. (2).

Nel nostro ordinamento, il diritto alla cura va di pari passo con il dovere dello Stato di predisporre un sistema sanitario efficace e accessibile. La legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (l. 833/1978) e i successivi provvedimenti (come i LEA – Livelli Essenziali di Assistenza) definiscono quali prestazioni sanitarie devono essere garantite ai cittadini. Tuttavia, la piena attuazione di questo diritto fondamentale incontra spesso ostacoli pratici: carenza di risorse, differenze regionali nell’offerta di servizi, lungaggini burocratiche e liste d’attesa eccessive. È qui che entra in gioco la funzione della giustizia e del diritto: ubi jus, ibi remedium, dove esiste un diritto deve esserci un rimedio. Le più recenti riforme normative e pronunce giurisprudenziali mostrano una tendenza chiara: rendere sempre più effettivo il diritto alla cura, trasformandolo da enunciazione di principio in realtà quotidiana per ogni paziente.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 195/2024, ha affermato un principio fondamentale: la tutela della salute non può essere subordinata a mere logiche contabili. In essa la Consulta ha dichiarato incostituzionale la norma che permetteva allo Stato di ridurre i trasferimenti alle Regioni intaccando i fondi sanitari. Ha stabilito che non è ammissibile recuperare risorse riducendo quelle destinate a soddisfare i bisogni essenziali della persona, quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia, nonché della tutela della salute. Viene così consacrata una sorta di clausola di salvaguardia per il finanziamento della sanità: i diritti fondamentali alla cura non possono essere sacrificati sull’altare del pareggio di bilancio.

Senza alcuna presunzione di sorta, nella piena consapevolezza che l’argomento sia tanto complesso quanto vasto e fortemente condizionato anche da molteplici fattori di carattere politico e sociale, si vuole semplicemente offrire uno sguardo ed una riflessione sulle più recenti riforme del diritto alla cura ed all’assistenza delle persone con disabilità nell’ordinamento italiano.

Partendo dalle virtuosità generali insite nel quadro costituzionale, il diritto alla cura e all’assistenza delle persone con disabilità nell’ordinamento italiano ha attraversato i tempi evolvendosi in maniera progressiva e significativa soprattutto negli ultimi 10 anni.

La riforma introdotta dalla legge n. 227 del 2021 e dai decreti attuativi, in particolare il d.lgs. n. 62 del 2024, dovrebbe rappresentare una svolta epocale (almeno sulla carta) nel passaggio dall’assistenzialismo alla valorizzazione della persona con disabilità.

Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62: “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”, in conformità con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (2/2024),rappresenta il terzo intervento normativo di attuazione della legge delega n. 227 del 2021 con la quale si incarica il Governo di adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. L’art. 1 della legge specifica che la revisione e il riordino devono avvenire in conformità con gli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione, con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities – Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità) e al relativo Protocollo opzionale (ratificati dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18), con la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea e con la risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione delle persone con disabilità del 7 ottobre 2021.

Il decreto si occupa innanzitutto (art. 2) di dare una nuova definizione della condizione di disabilità superando il modello basato unicamente sulla mera valutazione medica dell’impedimento determinato dalla patologia verso un modello “bio-psico-sociale”. La condizione di disabilità, nella nuova normativa, è intesa quindi come una “compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di eguaglianza con gli altri”, ricalcando la definizione che si trova all’art. 1 della Convenzione ONU. Alla norma sottende un diverso approccio anche culturale che è evidenziato dall’utilizzo di diversa terminologia in materia di disabilità (art. 4 dlgs) in cui le espressioni “portatore di handicap” o “handicappato” sono sostituite da “persona con disabilità” e “in situazione di gravità” con la locuzione “(persona) con necessità di sostegno elevato o molto elevato”, con conseguente abolizione di tutti gli altri concetti stigmatizzanti precedentemente adottati. Questo tipo di intervento andrà ad incidere notevolmente non soltanto direttamente sulla vita delle persone con disabilità ma anche sulle loro famiglie e in particolare i cd. caregivers.

Il d.lgs, 62∕2024 determina l’acquisizione di tutele proporzionate al livello di sostegno di cui la persona con disabilità necessita, che potrà essere lieve, medio o intensivo (quest’ultimo elevato o molto elevato se collegato a situazioni di non autosufficienza).

La riforma innova profondamente il sistema degli accertamenti, dei sostegni e delle tutele, superando le rigidità burocratiche che lo contraddistinguono. Interviene sulla semplificazione dell’accesso ai sostegni, incluso il progetto di vita individuale e, quindi disciplina l’avvio del procedimento di valutazione di base (art. 5 e ss. del d.lgs), prevedendo una sola ed unica procedura valutativa per la condizione di disabilità (gestita in via esclusiva dall’INPS a partire dal 1° gennaio 2026). Passando poi per l’istituto dell’accomodamento ragionevole (art. 17 d.lgs), con l’introduzione dell’art. 5bis nella legge 104∕92, il legislatore ha inteso assicurare il pieno coinvolgimento della persona con disabilità riservandogli un ruolo attivo nell’ambito di un processo di notevole importanza ai fini della sua inclusione lavorativa e sociale e assicurando una valutazione completa delle specificità dei bisogni e delle capacità del disabile. 

Al termine della procedura di valutazione, la persona con disabilità è informata (art. 15 d.lgs) degli interventi, dei sostegni e dei benefici sociali ed economici che direttamente spettano all’interessato ma anche del diritto ad elaborare ed attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, quale ulteriore strumento di capacitazione – viene introdotto il budget di progetto, lo strumento che racchiude le risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche da destinare al Progetto di vita.

Ad occuparsi del progetto di vita è l’art. 18 del d.lgs secondo il quale “il progetto di vita individua, per qualità, quantità ed intensità, gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l’inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali”.

Il Progetto di vita costituisce il cuore della riforma in materia di disabilità e garantisce una presa in carico completa e integrata della persona, secondo una visione unitaria che tiene insieme tutti gli aspetti della vita quotidianae pone la dignità e l’unicità dell’essere umano sofferente al centro di ogni riflessione e pratica.

Superata la visione della persona con disabilità come semplice destinatario di cure o assistenza, bisogna valorizzare le potenzialità individuali, promuovere l’autonomia e sostenere, per quanto possibile, l’autorealizzazione personale, consentendo a ciascuno di contribuire attivamente alla società e di partecipare pienamente alla vita sociale. (3)

Con la riforma sul progetto di vita si spera che le persone che hanno bisogno di servizi, e così le loro famiglie, non debbano più dover “bussare alle porte” dei diversi enti che gestiscono separatamente la parte sociale, sanitaria, di riabilitazione, scolastica, lavorativa e così via. Con il Progetto di vita la prospettiva si invertirà e tutti gli enti competenti dovranno coordinarsi e riunirsi tra loro, attivando immediatamente le misure necessarie, superando così la frammentazione tra le risposte sanitarie, socio sanitarie e sociali, ed obbligando le istituzioni a cooperare e a confrontarsi per condividere proposte utili a migliorare la qualità della vita della persona con fragilità, a garantirgli una vita dignitosa. (4)

Le evoluzioni normative e giurisprudenziali degli ultimi tempi indicano che il diritto alla cura sta assumendo un ruolo sempre più concreto e tutelato nell’ordinamento italiano. Non siamo più di fronte a un principio astratto. Proteggerlo e rafforzarlo significa non solo tutelare la salute dei singoli, ma anche difendere la dignità umana e il senso stesso di comunità.

Note

  1. Diritto alla cura: sentenze recenti e tutela del paziente del 03.09.2025 Avv. Marco Panato Foro di Verona https://www.studiolegalemp.info/blog/diritto-alla-cura-sentenze-recenti-e-tutela-del-paziente.html
  2. OMS. (1948). “Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.”
  3. “Il d. lgs. 62/2024 interviene sulle definizioni di disabilità, valutazione di base, accomodamento ragionevole e progetto di vita individuale in conformità con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (2/2024)” di Agnese Vitale https://www.osservatoriosullefonti.it/rubriche/fonti-internazionali/4621-osf-2-2024-internazionale3Fonti Internazionali
  4. Ministro per le Disabilità https://disabilita.governo.it/it/attivita-svolte-e-in-programma/delega-al-governo-in-materia-di-disabilita/
Tags: diritto alla curadiversabileImpronte socialiimpronte solidali
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